dalle FAQ:
Per cosa è richiesta la Certificazione Verde COVID-19?
A far data dal 1° aprile 2022, ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute è consentito:
l'accesso come pubblico a eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;
l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione verde per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
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A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde?
In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi COVID-19, in base all’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
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Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la certificazione verde?
L’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell'obbligo di certificazione verde per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
La certificazione verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?
No, non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.
Qual è la frequenza di richiesta della certificazione verde?
Il controllo sulla validità della Certificazione Verde COVID-19 deve essere effettuato ad ogni accesso.
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Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la certificazione verde per assisterli all’interno degli spogliatoi?
No, la Certificazione Verde COVID-19 non è richiesta per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità che li assistono all’interno degli spogliatoi. Resta l’obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde.
Gli accompagnatori possono assistere agli allenamenti all'interno degli impianti sportivi?
Si, è possibile assistere agli allenamenti all’interno di impianti sportivi (all’aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi.(n.d.r. cioè possesso green pass rafforzato e mascherina FFP2 fino al 30 aprile)
Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la certificazione verde?
La Certificazione Verde COVID-19 non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive. Resta fermo l’obbligo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e del distanziamento.
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